Autonomia al Veneto, la trattativa parte da cinque materie
Primo vertice a Roma, Zaia vuole discutere subito di sanità e di tasse. Bressa: sui nove decimi impossibile il confronto

ROMA. Parte da cinque materie il negoziato fra il Veneto e Roma sull’autonomia. Pur tenendo conto dei tempi per arrivare in porto, che sono strettissimi.
Le cinque materie sono le tre su cui stanno già trattando Lombardia ed Emilia-Romagna - istruzione, tutela e sicurezza del lavoro, ambiente - i rapporti con l’Unione europea (che tutti danno come già praticamente acquisita) più la sanità, che il presidente Zaia aggiunge fin da ora alla lista.
Zaia sull'autonomia per il Veneto: vogliamo subito la sanità
E’ durata solo tre quarti d’ora la prima riunione. a Roma, nella sede del ministero delle Regioni, del tavolo Veneto-Stato sull’autonomia, dalle 14.30 alle 15.15. Un incontro dedicato a una presentazione delle due parti e a fissare un metodo di lavoro.
«Puntiamo a raggiungere un’intesa quadro a gennaio», dicono all’unisono Zaia e il sottosegretario alle Regioni Gianclaudio Bressa al termine della riunione.
Il quale Bressa ribadisce l'indisponibilità a trattare sui nove decimi delle tasse («Lo esclude una sentenza della Corte costituzionale) mentre Zaia insiste.
La breccia, anche qui, la apre però a sorpresa un altro rappresentante del governo, il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, pure lui presente all’incontro: «I nove-decimi no, ma nel merito della questione fiscale si dovrà sicuramente entrare».
In soldoni: dovremo discutere anche di tasse, e di gestione delle stesse da parte della Regione.
Siparietto Bressa-Zaia davanti ai giornalisti
Di seguito, una nota stampa della Regione Veneto
ROAD MAP PER L’AUTONOMIA DEL VENETO
L’ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO
L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.”.
Il percorso delineato dalla disposizione costituzionale prevede, quindi, i seguenti molteplici passaggi, indicati ma non oggetto di una specifica disciplina normativa di attuazione (legge di procedura):
- avvio del procedimento su iniziativa della Regione interessata
- consultazione degli Enti locali
- necessità di un’intesa tra lo Stato e la Regione
- approvazione di una legge dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base dell’intesa raggiunta, che prevede l’attribuzione di ulteriori competenze alla Regione interessata = Legge di differenziazione
- attribuzione delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle nuove competenze nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 della Costituzione relativo al federalismo fiscale.
IL PERCORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Considerata la mancata applicazione, a far data dalla Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, dell’articolo 116, terzo comma, la Regione del Veneto, con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 recante “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo per l’acquisizione di maggiore autonomia, delineando un particolare percorso procedurale incentrato sulla celebrazione di un referendum consultivo, finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.
Con sentenza n. 118 del 2015 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della LR 15/2014 (che era stata impugnata dal Governo) ed ha considerato costituzionalmente legittimo il quesito referendario relativo all’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (sono invece stati dichiarati incostituzionali altri quesiti referendari previsti dalla stessa legge regionale).
In particolare, la Corte ha precisato che: “Il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’art. 116 Cost.”, e “precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto”.
Quanto ai contenuti, anche se la legge regionale non precisa gli ambiti di ulteriore autonomia su cui si intendono consultare gli elettori, secondo la Corte “deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» possano riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell’art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s)” come esplicitamente stabilito nell’art. 116, terzo comma, della Costituzione.
Il referendum consultivo è stato celebrato il 22 ottobre 2017, con il superamento del quorum prescritto dalla legge regionale e con esito quasi unanimemente favorevole al quesito ammesso dalla Corte costituzionale.
Immediatamente, la Giunta regionale, in vista dell’avvio del percorso previsto dall’articolo 116 della Costituzione, con deliberazioni del 23 ottobre 2017, ha approvato:
- la DGR n. 1680, con la quale è stata istituita la Consulta del Veneto per l’Autonomia quale organismo permanente rappresentativo dell’intero “Sistema Veneto” con funzione di supporto alla Delegazione trattante regionale, successivamente nominata con provvedimenti del Presidente della Giunta regionale (Decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 176 del 26 ottobre 2017 e 186 del 15 novembre 2017);
- la DGR/DDL n. 35, concernente “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione relativa a “Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, trasmessa al Consiglio regionale ove ha assunto la denominazione di Progetto di Legge Statale n. 43.
IL PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 43
L’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2014 dispone che:
“Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.”.
La scelta compiuta dalla Regione del Veneto con il PDLS n. 43 è stata quella di considerare il disegno di legge statale previsto dalla disposizione sopra riportata, quale provvedimento che si identifica come la base e l’oggetto del programma di negoziati da intraprendere con il Governo.
A tal fine infatti, costituendo il PDLS n. 43 la base di partenza della trattativa col Governo, il Consiglio regionale, nel corso dell’iter di approvazione del medesimo, ha innanzitutto proceduto con una serie di audizioni delle rappresentanze della società civile, associazioni di categoria, rappresentanze degli enti locali, del mondo sindacale, del sociale, del volontariato e della scuola, quale indispensabile momento di confronto sui contenuti del documento, per giungere quindi all’approvazione del Progetto di legge statale con Deliberazione n. 155 del 15 novembre 2017. Il Consiglio ha anche approvato uno specifico ordine del giorno (Deliberazione n. 154 del 15 novembre 2017) che conferisce ampio mandato al Presidente della Giunta regionale e lo impegna a negoziare con il Governo, in armonia al principio di leale collaborazione.
Per tali motivi, con nota del 20 novembre 2017, il progetto di legge statale è stato trasmesso dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari regionali, con richiesta di avvio del negoziato.
Con il PDLS n. 43 la Regione del Veneto intende chiedere il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in tutte e 23 le materie (tre di competenza esclusiva statale e venti di competenza concorrente) in cui detta possibilità è consentita dal citato articolo 116, terzo comma, individuando le specifiche competenze di cui si chiede l’attribuzione e indicando altresì la misura delle risorse finanziarie necessarie ad esercitare le competenze stesse, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione, il quale a sua volta prevede che compartecipazioni e tributi propri consentano “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche” attribuite.
METODOLOGIA OPERATIVA NELLA CONDUZIONE DEL NEGOZIATO
A) Considerata la peculiarità del contesto giuridico-normativo che ha visto il Veneto impegnato nel percorso per l’attuazione della disposizione costituzionale di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 15/2014 e ai provvedimenti amministrativi conseguiti all’esito favorevole del referendum consultivo del 22 ottobre 2017, si ritiene di adottare, nel più ampio rispetto del principio di leale collaborazione tra le Istituzioni, la seguente metodologia operativa:
1) Il negoziato a livello politico sarà condotto sulla base di risultanze tecniche quali saranno rappresentate da un Tavolo generale di coordinamento a composizione mista statale e regionale, presieduto da un rappresentante del Governo e da un rappresentante della Regione espressi dalle rispettive Delegazioni trattanti;
2) le sopra dette risultanze tecniche saranno elaborate nell’ambito di appositi Tavoli tecnici tematici, che faranno capo al Tavolo generale di coordinamento, anch’essi a composizione mista e paritetica Stato-Regione, costituiti per materia o ambiti omogenei di materie, e che potranno svolgersi in contemporanea ed in autonomia, fermo restando l’approfondimento congiunto, ove richiesto, di aspetti di carattere sostanziale o procedurale che si rivelassero comuni o trasversali a più materie;
3) in riferimento a ciascun Tavolo tecnico tematico saranno individuati due Referenti, uno regionale e uno ministeriale, che garantiranno il raccordo con il Tavolo generale di coordinamento;
4) ogni Tavolo tecnico sarà chiamato ad elaborare – quale necessaria ed indispensabile base di partenza – una prima ricostruzione dello stato attuale del riparto di competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regione, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale consolidatasi nella materia;
5) con riferimento a detto quadro complessivo di competenze dovrà essere fornita, in particolare, indicazione delle principali macro-funzioni amministrative ad oggi esercitate dalla Regione e dallo Stato, con precisazione delle relative modalità di esercizio e del corrispondente costo sostenuto per quest’ultimo, evidenziandone l’impatto finanziario a carico del bilancio, rispettivamente, della Regione e dello Stato;
6) l’operato dei singoli Tavoli tecnici dovrà basarsi sullo scambio e sul raffronto di informazioni tecniche e dati oggettivi verificabili e ricavabili da fonti ufficiali e data-base istituzionali; al fine di facilitare, promuovendone tempestività e speditezza, la circolazione e la condivisione delle informazioni, dei dati e delle valutazioni necessari o utili allo svolgimento dei lavori, potrà essere costituita, a disposizione dei partecipanti ai suddetti Tavoli tecnici, una Piattaforma informatica quale luogo virtuale di raccolta, organizzazione ed implementazione della documentazione attinente le materie in ordine alle quali la Regione del Veneto ha avanzato la proposta di maggiore autonomia;
7) i risultati cui giungeranno i lavori dei Tavoli tecnici, condotti secondo i criteri sopra descritti, saranno presentati sotto forma di Dossier, condivisi dalle Parti tecniche interessate, e dovranno prospettare, conclusivamente, i diversi scenari istituzionali potenzialmente percorribili dal punto di vista tecnico-giuridico, sottolineando per ciascuno di essi le eventuali criticità e problematicità riscontrate; detti elaborati saranno rimessi al Tavolo generale di coordinamento per essere quindi oggetto delle scelte e determinazioni della parte politica per il raggiungimento del corrispondente accordo in sede di confronto tra Delegazioni trattanti.
B) Quanto sopra potrà trovare attuazione anche con riguardo ad ALCUNE SPECIFICHE MATERIE, o gruppi di materie, che – ferma restando la richiesta della Regione di aprire il negoziato su tutte le 23 materie declinate nella Proposta di legge statale – si riterrà di sottoporre per prime ad esame con l’attivazione dei corrispondenti Tavoli tecnici, cui faranno seguito i Tavoli riferibili alle restanti materie o gruppi di materie; per specifiche materie, o gruppi di materie, la Regione potrà altresì partecipare ai Tavoli con le altre Regioni interessate all’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C) In considerazione della complessità procedurale e sostanziale dell’iter negoziale previsto dall’articolo 116, terzo comma, e della sperimentalità dello stesso, si riconosce la possibilità di attribuire al negoziato medesimo carattere di modularità, potendosi pertanto raggiungere intese su talune specifiche materie, o gruppi di materie, prima di altre, qualora in relazione ad esse i corrispondenti Tavoli tecnici abbiano già concluso la propria attività.
D) L’intesa tra Governo e Regione dovrà contenere esplicita indicazione dei criteri oggettivi e specifici (es. costi standard, spesa media pro capite nazionale, fabbisogno parametrato alla spesa di Trento e Bolzano) da applicare per l’individuazione delle risorse finanziarie da assegnare alla Regione a garanzia dell’integrale ed effettiva copertura delle nuove competenze e funzioni da attribuire alla Regione nella singola materia.
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