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Carlo: "La mia ex moglie posta le foto di nostra figlia sui social: posso impedirglielo?"

Carlo: "La mia ex moglie posta le foto di nostra figlia sui social: posso impedirglielo?"
Il diritto di famiglia parla chiaro: entrambi i genitori devono dare il proprio consenso alla condivisione di contenuti dei figli minori. Non solo. Per rispondere alla richiesta del nostro lettore, l'avvocatessa Sabrina Orsini solleva un altro tema: "un giorno, potrebbe essere il minore a chiedere conto del danno subìto"

Per rivolgere le vostre domande all'avvocatessa Sabrina Orsini potete scrivere una mail a modaebeauty@gedi.it
3 minuti di lettura

Gentile Avvocato,

sono un padre divorziato e vorrei sottoporre alla sua attenzione una questione che mi gira in testa ormai da parecchio tempo e che non mi pare che si stia risolvendo spontaneamente.

Sono il padre di un ragazzina che oggi ha 12 anni e che vive prevalentemente con la mamma, con la quale ha un rapporto molto stretto e quasi di amicizia, considerando che siamo stati dei genitori particolarmente giovani (quando Elisa è nata la sua mamma aveva appena 19 anni). Il risultato è che madre e figlia sono molto complici, condividono tutto, interessi, abiti e modalità di comunicazione. Vado al punto: dall’anno scorso, più o meno, mi sono reso conto che molto spesso la madre condivide sui propri social video e le fotografie di nostra figlia, sia insieme a lei che da sola.

La cosa mi ha dato fastidio sin dall’inizio ma per non creare problemi non ho detto nulla, ora però vedo che le foto aumentano e anche i video in cui la ragazzina balla e canta (effettivamente è molto brava e ha sempre manifestato molta attitudine in questo genere di cose). La settimana scorsa mi sono deciso a parlarne ma la mia ex mi ha dato dell’apprensivo, mi ha detto che Elisa è contenta e che non c’è nulla di male e che anzi la bambina intende aprire al più presto un profilo su un noto social network dove gli adolescenti sono soliti condividere video.

Per onestà preciso che, come mi ha ricordato la madre di mia figlia, quando la bambina era più piccola anche io ho pubblicato qualche foto in occasione di gare sportive ma ora vedo che le occasioni aumentano giorno dopo giorno, e forse anche i pericoli, e vorrei pertanto che non ci fossero foto e video della ragazzina in giro per il web.

Come posso fare? Quali sono i miei diritti per impedirlo ora, anche se per molti mesi sono stato in silenzio su questo punto?

Carlo, un padre preoccupato

 

La risposta dell'avvocatessa Sabrina Orsini, esperta in Diritto di famiglia

Caro Carlo

La sua preoccupazione è condivisibile considerando il fatto che, come sappiamo bene, un gesto apparentemente di poca importanza e divenuto oggi così facile può portare alla immediata conseguenza di divulgare, senza possibilità di controllo, immagini che vengono portate in condivisione con un numero imprecisato di persone per un tempo non circoscrivibile.

Sebbene il problema sussista sempre, tanto che potrebbe essere anche il minore un giorno a chiedere conto del danno subito dalla pubblicazione delle sue immagini ad opera dei genitori, come è facilmente comprensibile la questione assume una rilevanza particolare nel caso di genitori separati in quanto molto spesso negli accordi separativi non vi è alcuna prescrizione in merito.

L’autorizzazione alla pubblicazione delle fotografie dei figli minori non rientrerebbe tra le decisioni di ordinaria amministrazione per le quali, come è noto, è sufficiente il consenso di un genitore solo ma piuttosto in quelle che per la loro straordinaria rilevanza necessitano del consenso di entrambi, sia in caso di affidamento condiviso che in quello esclusivo ordinario. Tale consenso deve essere espresso e può riguardare anche video e fotografie di molti mesi prima.

Il fatto che nei vostri accordi nulla si dica nulla sul consenso alla pubblicazione di contenuti sul web non deve essere mai inteso come un consenso tacito, dato che la legge ormai è molto chiara sul punto.

Non è la prima volta che i tribunali si esprimono su questo argomento ma un recentissimo provvedimento del Tribunale di Trani di pochi mesi fa chiarisce come, sino ai 14 anni di età, i ragazzi non possano esprimere il loro consenso nemmeno alla pubblicazione di contenuti sui loro social personali senza il consenso di entrambi i genitori.

Nel caso concreto i giudici, inoltre, hanno condannato la madre, che aveva pubblicato diversi video della figlia su TikTok, un social network utilizzato dagli adolescenti per condividere video di contenuto ludico, a rimuoverli in brevissimo tempo prevedendo anche una condanna al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nella rimozione e per ogni ulteriore violazione del divieto, da versarsi, si noti bene, su un conto aperto a nome della minore a riprova che è il diritto del minore stesso a dover essere tutelato e non quello del genitore a negare il consenso.

Come accennato poco sopra, anche nei casi come il suo, in cui mancano espresse pattuizioni negli accordi di separazione - che è sempre bene in realtà prevedere - la normativa è chiara: i giudici di Trani infatti indicano molte norme, nazionali, comunitarie ed internazionali che condannano una simile comportamento della madre in danno, badi bene, non solo suo, ma della minore.

Infatti non solo è il nostro codice civile all’art. 10 a tutelare l’immagine, ma anche la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia nel 1991, nonché il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo alla diffusione dei loro dati personali che considera l’immagine fotografica dei figli come dato personale e la sua diffusione come una interferenza nella vita privata, fissando il limite di sedici anni sotto il quale la pubblicazione necessita del consenso dei genitori. Il legislatore italiano ha fissato a quattordici anni il limite di età sotto il quale nemmeno i ragazzi in prima persona possono pubblicare video o fotografie senza il consenso espresso di entrambi i genitori.

I giudici hanno chiarito che il fatto che lei abbia potuto prendere visione del contenuto della pubblicazione operata dalla madre non equivale affatto a tacito consenso anche se è trascorso del tempo e anzi hanno ravveduto in fatti del genere gli estremi per concedere un provvedimento di urgenza.

Pertanto, lei può rivolgersi al giudici per chiedere non solo l’ordine di rimozione immediata delle immagini, ma perfino - qualora volesse - un risarcimento del danno subìto dalla minore, che non ha ancora l’età per consentire autonomamente la pubblicazione.