Voto bipartisan agli immigrati
Presentata una proposta di legge per l'elettorato attivo e passivo di chi risiede regolarmente in Italia da almeno cinque anni. Primi firmatari: Perina (Pdl), Veltroni (Pd), Rao (Udc) e Orlando (Idv)
IL VOTO AGLI IMMIGRATI. GIUSTO? SBAGLIATO?
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ROMA. Sette articoli, più un allegato, la
«Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica a livello locale'» siglata a Strasburgo il 5 febbraio
1992: questa la la proposta di legge per il voto agli immigrati
alle elezioni amministrative firmata da un gruppo di deputati di
diversi partiti, sia di maggioranza, sia di opposizione: da Flavia
Perina (Pdl, vicina a Gianfranco Fini) a Walter Veltroni (ex
segretario del Pd) a Roberto Rao (Udc) e Leoluca Orlando, portavoce
di Idv. I sette articoli regolamentano l'elettorato attivo e
passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, per gli
immigrati regolari che risiedono nel nostro Paese da almeno cinque
anni.
Nella relazione che accompagna la proposta, si sottolineano alcuni
punti rispetto alle obiezioni mosse all'esercizio del voto da parte
degli immigrati. Alla obiezione secondo cui la Costituzione
prescrive all'art.48 la cittadinanza italiana per l'esercizio del
voto, i firmatari replicano che quella norma indica l'inviolabilità
del diritto per i cittadini italiani, ma non esclude che tale
diritto possa essere esteso con legge ordinaria. Inoltre, si
afferma che le condizioni poste per l'esercizio del voto degli
''stranieri'' sono simili a quelle previste per i cittadini di
stati dell'Unione europea. Infine, analogamente ai cittadini
italiani, perderanno la capacità elettorale nelle ipotesi previste
dalla legge 16 gennaio 1992, n.15, e quindi, ad esempio, qualora
siano stati condannati con sentenza penale passata in
giudicato.
Questo il contenuto dell'articolato.
Articolo 1 «I cittadini di uno stato straniero,
non membro dell'Unione europea, di seguito indicati "cittadini
stranieri'", in possesso del titolo di soggiorno che, in ossequio
alla normativa vigente, risiedono regolarmente in Italia da più di
cinque anni possono partecipare alle elezioni degli organi delle
amministrazioni comunali».
Articolo 2 Prevede che gli immigrati ammessi al
voto possano essere anche eletti consiglieri (comunali o
circoscrizionali) ed eventualmente nominati in giunta. E' loro
preclusa però la nomina a vicesindaco. Lo stesso articolo prevede
che, per essere ammessi al voto attivo e passivo, gli immigrati
debbano presentare specifica domanda al sindaco del Comune di
residenza e indica i documenti da accludere.
Articolo 3 Una volta verificata anche sul
casellario giudiziario se vi sono cause ostative per l'esercizio
dell'elettorato attivo, si prevede l'iscrizione dell'immigrato in
apposite liste elettorali.
Articolo 4 Fissa i tempi di presentazione delle
domande e dell'iscrizione nelle liste.
Articolo 5 L'iscrizione rimane valida fino alla
richiesta di cancellazione da parte dell'interessato o fino alla
cancellazione d'ufficio.
Articolo 6 Indica le regole e i documenti
necessari all'immigrato per porre la propria candidatura come
consigliere comunale o circoscrizionale.
Articolo 7 Prevede la ratifica della Convenzione
di Strasburgo del 1992 e la sua piena attuazione.
(18 novembre 2009)